La Circolare del Ministero del Lavoro n° 4 del 28/02/2007 chiarisce gli obblighi delle aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in cantieri edili o di ingegneria civile, in cui trova applicazione il D. Lgs. 494/96 “Direttiva Cantieri”.
Afferma che l’obbligo di redazione del POS risulta in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 494/96 e non va esteso alle imprese presenti in cantiere che non partecipano direttamente all’esecuzione dei lavori (tra cui le aziende che svolgono le attività di mera fornitura di materiali e/o attrezzature).
Il coordinamento delle imprese fornitrici di materiali e/o attrezzature avviene attraverso l’adozione delle misure previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 (scambio di informazioni, cooperazione nelle fasi operative) relativo alla gestione della salute e della sicurezza nei contratti d’appalto e d’opera.
L'impresa esecutrice dovrà quindi mettere a disposizione del Fornitore le informazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 494/96, anche estratte dai piani di sicurezza relativi allo specifico cantiere (PSC, POS e Piano Sostituivo di Sicurezza).
Il Fornitore ai sensi dell’art. 7 dovrà garantire l’applicazione delle procedure interne di sicurezza per i propri dipendenti che operano nel cantiere (dando opportuna evidenza documentale come per ogni altra iniziativa in materia di sicurezza adottata in ambito aziendale).