Per quanto riguarda le disposizioni relative ai ponteggi sono previsti i seguenti obblighi principali:
ATTREZZATURE |
OBBLIGHI |
Ponteggi |
Formazione – ai sensi di c.6, 7 e 8 art. 36-quater D.Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26/01/06
NO obbligo per semplici utilizzatori SI per addetti montaggio e smontaggio
Scadenza biennale per i corsi è il 23/02/2008 con possibilità di autocertificare l’esperienza biennale e triennale per lavoratori (comma 9) e preposti (comma 10)
PIMUS – obbligo di redazione |
Trabattelli |
Formazione adeguata all’art. 38 c.1 lett. b)
PIMUS solo riferimenti ad istruzioni del fabbricante |
Ponti su cavalletti inferiori a 2 metri
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Esclusi dal campo di applicazione NO Formazione e NO PIMUS |
Ponti sospesi e ponteggi a piani di lavoro autosollevanti |
Formazione adeguata all’art. 38 c.1 lett. b)
Modalità ed istruzioni per l’uso soggette ad altre norme (Allegato I DPR 459/96 – Direttiva Macchine) |
Ponti a sbalzo
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Formazione adeguata all’art. 38 c.1 lett. b) Norme di montaggio riportate nell’art. 25 D.Lgs. 164/56.
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