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D.LGS 235/2003 – LAVORI IN QUOTA E PIMUS

Febbraio 28, 2007CNAMantovaCostruzioninessun commento
Il 19 Luglio 2005 è entrato in vigore il D.Lgs. 235/03 che integra e modifica il D.Lgs. 626/94 per quanto riguarda l’esecuzione di lavori temporanei in quota. Il decreto considera in particolare l’impiego di scale a pioli, ponteggi e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Per quanto riguarda le disposizioni relative ai ponteggi sono previsti i seguenti obblighi principali:

  • Redazione del calcolo di resistenza, stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, con l’esonero nel caso in cui il ponteggio da montare sia conforme al D.P.R. n. 164/1956;
  • Redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS) da parte di “persona competente” dell’impresa che monta e smonta il ponteggio prima di iniziare le attività sul ponteggio, uno strumento operativo con chiare indicazioni tecniche sulle corrette operazioni di montaggio e smontaggio.
  • Esecuzione di operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica e smontaggio dei ponteggi unicamente sotto la supervisione di preposti e ad opera di personale adeguatamente formato. Per gli addetti che dalla data del 19/07/2005 abbiano già svolto tale attività per almeno 2 anni e per almeno 3 anni è possibile autocertificare le competenze fino al 23/02/2008.

La durata dei corsi di formazione previsti per i lavori in quota è di 28 ore strutturate in parte teorica e parte pratica che comprende il montaggio e lo smontaggio di un ponteggio.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 3 novembre 2006 precisa e semplifica gli obblighi in materia di redazione del PiMUS e formazione degli addetti.
Per i trabattelli nella redazione del PIMUS risulta sufficiente riferirsi alle istruzioni del fabbricante opportunamente integrate e si considera adeguata la formazione generale a cura del Datore di Lavoro con riferimento ai contenuti precisati nell’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 nel modulo pratico ed in particolare: “Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)” (4 ore) e “Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio” (2 ore).

  ATTREZZATURE

 OBBLIGHI

 

Ponteggi

 Formazione – ai sensi di c.6, 7 e 8 art. 36-quater D.Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni 26/01/06

 

NO obbligo per semplici utilizzatori

SI per addetti montaggio e smontaggio

 

 

Scadenza biennale per i corsi è il 23/02/2008 con possibilità di autocertificare l’esperienza biennale e triennale per lavoratori (comma 9) e preposti (comma 10)

 

PIMUS – obbligo di redazione

  Trabattelli

Formazione adeguata all’art. 38 c.1 lett. b)

PIMUS solo riferimenti ad istruzioni del fabbricante

 

Ponti su cavalletti

inferiori a 2 metri

 

 Esclusi dal campo di applicazione

NO Formazione e NO PIMUS

 Ponti sospesi e ponteggi a piani di lavoro autosollevanti

 Formazione adeguata all’art. 38 c.1 lett. b)

Modalità ed istruzioni per l’uso soggette ad altre norme (Allegato I DPR 459/96 – Direttiva Macchine)

 

Ponti a sbalzo

Formazione adeguata all’art. 38 c.1 lett. b)

Norme di montaggio riportate nell’art. 25 D.Lgs. 164/56.

 

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