Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 3 marzo 2011 un pacchetto di semplificazioni di diversi procedimenti amministrativi in materia ambientale e di prevenzione incendi con il quale si diversificano gli oneri amministrativi in base alla dimensione e al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
SCARICHI IDRICI
Le aziende che effettuano scarichi di acque reflue assimilati a quelli domestici (si pensi ad alberghi, ristoranti, panetterie, uffici, banche, ecc) saranno inserite in un apposito elenco e trattate analogamente ad abitazioni o condomini ed in caso di "nulla variato" sarà sufficiente produrre un'autocertificazione per i rinnovi delle autorizzazioni (fatte salve le norme dettate nelle Regioni che abbiano già disciplinato la materia).
IMPATTO ACUSTICO
Le attività a basso impatto acustico (ad es. commercio al dettaglio, parrucchieri, palestre, diversi laboratori artigianali, ecc) non avranno più l’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, ma sarà sufficiente un'autocertificazione. Le attività rumorose che superano i limiti stabiliti dai Comuni dovranno produrre apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato.
PREVENZIONE INCENDI
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi riportate in Allegato I sono suddivise in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione a dimensione, settore di attività, esistenza di specifiche regole tecniche, le esigenze di tutela della pubblica incolumità con tempi certi per tutte le imprese:
Le domande sono presentate on line allo Sportello Unico ed il rinnovo avviene ogni 5 anni con dichiarazione di nulla variato presentata dal titolare dell’attività.