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Pensione, aumenti possibili se c’è il supplemento: la strada da seguire

Luglio 20, 2020SilviaHome, Patronatonessun commento

Chi pensa che una volta tagliato il traguardo della pensione il suo importo debba essere considerato ‘per sempre’, rivalutazioni a parte, sbaglia. Non tutti lo sanno ma i pensionati che continuano a lavorare, o cominciano nuovi lavori, possono conquistare uno o più supplementi di pensione. Il pensionato lavoratore, infatti, è soggetto al versamento della contribuzione obbligatoria, e dunque a successivi incrementi.

Un rimedio non male in tempi di assegni pensionistici sempre più bassi, grazie alle carriere discontinue e a scarsi contributi, fra l’altro in picchiata anche per il futuro. Rimedio che potrebbe interessare anche molti autonomi che pure sono andati e vanno in pensione con importi tradizionalmente non altissimi.

Il diritto, in realtà, non si matura automaticamente ma è soggetto a requisiti stabiliti dalla legge. Occorre fare domanda e, dopo il 2012, esso si calcola con il sistema contributivo.

Per stabilire se si ha diritto al supplemento di pensione, controllare i propri requisiti e fare successiva domanda è bene rivolgersi a professionisti come gli operatori di Patronato. Una consulenza mirata, infatti, è necessaria per capire in quale direzione muoversi e quindi procedere nella richiesta.

A chi spetta

Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione, anche supplementare, iscritti:

  • alla Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD – e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Nel caso di titolare di pensione liquidata nel FPLD, il supplemento può essere richiesto anche per eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi anteriormente alla decorrenza della pensione;
  • alla Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
  • alla Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD.

Il supplemento spetta anche a quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso uno degli istituti giuridici che consentono l’accesso al pensionamento – come la totalizzazione o il cumulo. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo.

Quando è possibile richiederlo

Il supplemento di pensione si può chiedere dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento. Oppure, per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione interessata.

Gestione separata

Per questi iscritti, il supplemento di pensione può essere liquidato solo nel caso in cui anche la pensione principale sia stata erogata dalla Gestione separata stessa. Inoltre, la liquidazione del supplemento dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione nella Gestione separata può essere richiesta solo per la prima volta. Gli ulteriori periodi contributivi, quindi, potranno essere liquidati solo dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

Il supplemento diventa parte integrante della pensione stessa, e, pertanto, si applicano le stesse regole di calcolo previste per il calcolo dell’assegno pensionistico, anche nel caso in cui il supplemento venga liquidato ai superstiti di assicurato o pensionato.

Decorrenza

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

Quanto spetta

L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione in base al calcolo che si effettua tenuto conto dei nuovi contributi. Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia; in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.

Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

Rivolgiti al Patronato EPASA-ITACO per ricevere una consulenza mirata:

Giovanna Ciaramella

✉️: giovannac@mn.cna.it

☎️: 0376/3179123

 

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