Riportiamo alcune novità importanti per il settore uscite nell'ultimo periodo:
Soppressa la norma che imponeva alle imprese di costruzioni la tenuta del registro di carico e scarico per le attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo. E’ quanto prevede l'art. 4 c. 1 e 2 del D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri che recepisce la Direttiva 2008/98/CE sulla tutela dell’ambiente e contiene modifiche riguardanti l’apparato sanzionatorio del SISTRI e semplificazioni burocratiche.
Il registro di carico e scarico avrebbe dovuto essere istituito in conformità al D. Lgs. 205/10, in applicazione dell’art. 190 c. 1 del D.Lgs 152/06 che imponeva nei cantieri edili l’obbligo di compilazione del registro di carico e scarico in caso di trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi, riportando le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti.
Nel caso di rilascio di un DURC che segnali inadempienze contributive relative ad imprese appaltatrici o subappaltatrici di lavori pubblici, con l'entrata in vigore dall'8 giugno del Regolamento n. 207/2010 il Responsabile del Procedimento è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
Le Casse Edili nei DURC richiesti per SAL e liquidazioni finali, successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, al fine di consentire alla Stazione appaltante di attivare il richiamato pagamento diretto dei contributi inevasi, dovranno indicare l'importo corrispondente al debito contributivo dell'impresa nei loro confronti.
La Legge 122/2010 ha introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l`obbligo di rivalsa, all`atto dell`accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per ristrutturazione di immobili residenziali (attualmente applicabile fino al 31.12.12) e del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (attualmente applicabile fino al 31.12.11) applicate da Banche e Poste Italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese.
Accolta con favore la modifica intervenuta che riduce dal 10% al 4% la ritenuta, operata dal 1° Luglio 2010, sui bonifici relativi alle spese agevolate.
In ordine alla decorrenza della disposizione, in attesa di specifici chiarimenti da parte dell`Amministrazione finanziaria, si ritiene che la riduzione operi con riferimento ai bonifici effettuati a decorrere dal 6 Luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.