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F-GAS pubblicato il Decreto Sanzioni, sarà in vigore dal 17 gennaio 2020

Gennaio 7, 2020SilviaHome, Installazione e impianti1 commento

 

Ecco la nuova disciplina sanzionatoria per manutentori ed installatori che operano negli  impianti di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.1 del 2 gennaio 2020 il decreto legislativo del 5 dicembre 2019, n.163 , recante “Disciplina sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento UE e sanzioni previste dal nuovo schema di decreto legislativo per le violazioni delle disposizioni del regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.  Il decreto entrerà in vigore  il 17 gennaio prossimo e introduce quindi una nuova disciplina sanzionatoria per manutentori ed installatori che operano negli  impianti di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore.

Il provvedimento è  composto da 19 articoli e nei casi in cui nel decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. Scarica il testo del decreto

NB: una precisazione importante è che con il termine “operatore” il decreto identifica “Il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto”.  Secondo questa definizione l’operatore, di conseguenza, non dev’essere necessariamente un’impresa o una persona fisica certificata. Anzi, in molti casi, l’operatore può essere individuato nel proprietario o nel conduttore di un appartamento.

SANZIONI RELATIVE AL RILASCIO IN ATMOSFERA DI GAS E AL CONTROLLO PERDITE

L’art. 3 stabilisce che “Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro”.

L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro”.

L’art. 4 dispone che “L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro”.

SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA BANCA DATI F-GAS E REGISTRO NAZIONALE

Ecco alcune delle violazioni relative agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018:

L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

L’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

SANZIONI RELATIVE ALLE VENDITE

Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

ATTIVITA’ DI VIGILANZA

L’attività di vigilanza e di accertamento è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.

All’accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.

All’esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.

IL PARERE DI CNA

CNA ritiene  sproporzionate le misure che contraddistinguono alcune sanzioni. Sembra incongruo infatti prevedere sanzioni da 1.000 a 15.000 euro per le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono le informazioni in Banca Dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

È del tutto evidente che un ritardo, anche minimo, nell’inserimento dei dati non può in alcun modo essere paragonato a comportamenti che nei fatti agevolano il lavoro nero, la concorrenza sleale, il commercio illegale di f-gas e l’evasione fiscale.
Sarebbe inoltre d’uopo considerare che, soprattutto in questo primo periodo, le imprese si trovano a dover gestire i nuovi adempimenti e a dover inserire giornalmente un gran numero di interventi, la sanzione prevista per i ritardi sembra quindi eccessiva e oltre misura penalizzante.

Scarica il testo del decreto

1 commento. Nuovo commento

DAVIDE
Gennaio 8, 2020 8:43 pm

IL DECRETO IN OGGETTO E´ UN PERFETTO CONSIGLIO E SUGGERIMENTO SU COME UN ARTIGIANO PICCOLO COME ME TROVI PIU´ CONVENIENTE RINUNCIARE ALL´ABILITAZIONE F-GAS E DI CONSEGUENZA TAGLIARSI FUORI DAL BUSINESS DELLA CLIMATIZZAZIONE IN GENERALE….PERSONALI COMPLIMENTI A TUTTI QUEI DOTTORI O PSEUDO TALI CHE SI SONO PRODIGATI ALLA STESURA DI QUESTA PORCATA!!!!!…..TUTTO QUESTO AVRA´ UN SENSO SOLO NEL MOMENTO IN CUI LE CATENE DI GROSSA DISTRIBUZIONE INIZIERANNO A VENDERE CONDIZIONATORI RESIDENZIALI SCARICHI DI GAS REFRIGERANTE….

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