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D. Lgs. 106/09: decreto correttivo in materia di sicurezza

Ottobre 7, 2009CNAMantovaSicurezza e Ambientenessun commento

Il D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 apporta diverse modifiche al D. Lgs. 81/08 in materia di Sicurezza sul Lavoro ed è in vigore dal 20 AGOSTO 2009:

  • Valutazione dei Rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08)

Per semplificare gli adempimenti formali a carico dei Datori di Lavoro la DATA CERTA del documento di Valutazione dei Rischi può essere garantita dalla sottoscrizione del documento da parte di Datore di Lavoro, Responsabile SPP (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori (RLS/RLST) e Medico Competente quando previsto.

La consegna del documento di VDR al RLS Può avvenire su formato elettronico ed il documento è consultato esclusivamente in azienda.

La valutazione dello stress lavoro-correlato sarà operativa una volta che saranno definiti i criteri da parte dalla Commissione Consultiva comunque entro il 1° Agosto 2010.

Le nuove imprese remesso hanno l’obbligo di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi mentre il documento deve essere redatto entro 90 gg. dall’inizio dell’attività mentre nel caso di variazioni la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente e il documento aggiornato entro 30 gg. dalla modifica intervenuta.

  • Delega di funzioni (art. 16, D.Lgs. 81/08)

Viene riconosciuta con il consenso del DDL la facoltà di subdelega; è in ogni caso esclusa una ulteriore possibilità di delega.
L’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni delegate si intende assolto nel caso di adozione ed efficace attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.

  • Sorveglianza Sanitaria

Il  DDL deve inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze fissate dal programma di sorveglianza sanitaria predisposto dal medico competente.
Il DDL ha facoltà di sottoporre i lavoratori a visita medica preassuntiva a sua scelta da parte del Medico Competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La sorveglianza sanitaria prevede una visita di idoneità alla mansione nei casi di assenza dal lavoro del dipendente per motivi di salute per un periodo > 60 gg. continuativi.

 

  • Patente a punti per le imprese edili (Art. 27 D.Lgs. 81/08)

Introdotta per gli appalti e l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti con un meccanismo che prevede la progressiva decurtazione a seguito di accertamenti di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro fino all’esclusione dell’impresa dall’attività lavorativa in caso di azzeramento.
La novità sarà operativa con modalità da definire con apposito decreto entro 12 mesi.

  • Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

Ai sensi dell’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/08 viene estesa anche ai dirigenti la formazione già obbligatoria per i preposti aziendali. Per la formazione i DDL possono ricorrere agli organismi paritetici ex art. 51 D. Lgs 81/08, alle scuole edili (se esistenti) e alle Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei lavoratori.

  • Contratto di appalto (art. 26 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/08 )

Il D.Lgs. 106/09 ha espressamente esonerato il Datore di Lavoro dalla redazione del documento di valutazione dei rischi in caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori/servizi di durata non superiore a 2 giorni che non comportino per i dipendenti l’esposizione ai rischi di cui all’Allegato XI del T.U.

  • Comunicazione degli infortuni sul lavoro (Art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. 81/08)

Entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico il DDL è tenuto a comunicare al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), ai soli fini statistici/informativi, l’infortunio con durata di almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) quando saranno definite le modalità e a fini assicurativi l'infortunio comporta una assenza dal lavoro > 3 giorni.
Nell'ultimo caso l’obbligo di comunicazione è da intendersi assolto nel momento in cui il DDL ha effettuato la denuncia infortuniai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

  • Comunicazione nominativo del RLS all’INAIL (Art. 18 c. 1 lett. aa) D.Lgs. 81/08)

L’obbligo di comunicazione all’INAL del nominativo del RLS decorre da quando viene nominato ed un nuovo invio è necessario solo in presenza di variazioni; è stato abrogato l'obbligo di comunicazione annuale.  

  • Sanzioni (art. 301 e seguenti, D.Lgs. 81/08)

Si segnala una generalizzata riduzione delle sanzioni di carattere amministrativo e penale previste nella versione originaria del D.Lgs. 81/08 con conferma della pena dell’arresto solo nei casi di omessa effettuazione e redazione del documento di valutazione dei rischi per imprese a rischio elevato e di violazione al provvedimento di sospensione nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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